La giustizia non sempre è etica.
Anzi, a volte, pur seguendo regole e norme definite, genera una sorta di cortocircuito che la rende ingiusta, persino sconfortante. Come nei casi che vi raccontiamo, di stringente attualità in quanto accaduti nell’ultimo weekend di sport.
Parliamo di calcio giovanile, recentemente afflitto da due gravi episodi di violenza registrati nel fiorentino: il primo fisico, il secondo verbale. Entrambi relativi a squadre Allievi B, ovvero giocatori di 15 anni. A Calenzano, un giocatore del Casellina è stato buttato a terra preso a calci nella schiena e in testa da un coetaneo avversario mentre sul campo del Pelago il Firenze Sud ha ritirato la squadra per offese razziste (“negro di m…”) a un suo giocatore italiano di origini marocchine.
Furia impetuosa e razzismo, ecco cosa ci lascia in eredità il weekend di calcio giovanile fiorentino e non, come dovrebbe essere, gol e grandi parate. Che tristezza. E allora, a fatti ormai accaduti, ci affidiamo alla giustizia sportiva affinchè punisca tali eventi…
Non proprio, in realtà. Il bollettino emesso ieri dal Comitato Regionale Toscano (C.R.T. – D.P. FIRENZE- C.U. N.25) ha sentenziato quanto segue:
- squalifica a Mazzetti Roberto, mister del Casellina, fino al 12/ 1/2024 perchè “Entrava sul terreno di gioco per soccorrere un proprio calciatore ed offendeva il D.G.. “
- Squalifica per un anno fino al 13/12/2024 al giocatore della Folgor Calenzano poichè “Spingeva con le mani un calciatore avversario che cadeva pesantemente a terra battendo la faccia sul suolo. Di poi lo colpiva violentemente con un calcio alla testa, tra l’occhio e l’orecchio destro, facendolo rimanere esanime a terra e causandogli una fuoriuscita di sangue. Interveniva quindi un’ambulanza che, entrata sul terreno di gioco, trasportava il calciatore ferito all’ospedale. Tale episodio causava un’interruzione della gara per circa 40 minuti. Sanzione aggravata vista la zona del corpo violentemente colpita da cui sarebbero potute derivare lesioni ancor piu’ gravi di quelle comunque riportate.”
Pertanto squalifica di un anno, più che giustificata, al calciatore 15enne che ha preso a calci un suo avversario. Oltre alla squalifica fino ad anno nuovo per il mister del Casellina che, evidentemente scioccato dall’accaduto, entrava in campo…
Ciò che sorprende di più, però, è il bollettino emesso per l’altro caso di violenza, verbale e pertanto non comprovabile come l’episodio di Calenzano. Il Giudice Sportivo Territoriale cita la sensibilità di giocatore offeso (Sensibilità il cui sviluppo e’ indubbiamente una delle finalità principali di questo giuoco) e poi punisce gravemente il Firenze Sud per non aver terminato la gara: sconfitta a tavolino, un punto di penalizzazione, 25 euro di multa. Nel dettaglio:
“Il Giudice Sportivo Territoriale, esaminati gli atti ufficiali rileva che la gara in epigrafe è stata sospesa al 40° del s.t. avendo la società Firenze Sud rinunciato al proseguimento della stessa asserendo, un suo tesserato, di aver udito un “offesa di stampo razziale” verso un proprio calciatore ad opera di un calciatore avversario. A ciò seguiva dichiarazione autografa del proprio allenatore consegnata al D.G.. E’ opportuno dapprima ricordare che una giurisprudenza ormai consolidata di questo Ufficio, esige che tutte le Società abbiano la piena conoscenza delle norme sportive ivi compreso l art. 53 N.O.I.F. che, per la sua stessa formulazione, impone alle Societa di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate. Al contempo è pur vero che un episodio come quello riportato, per la sua gravità, se effettivamente verificatosi, possa aver colpito la sensibilità dei giocatori in campo e degli altri tesserati presenti.
Sensibilità il cui sviluppo e’ indubbiamente una delle finalità principali di questo giuoco. Alcuni valori come lo spirito di squadra e l’umanità possono indurre le Società ad adottare decisioni perentorie le cui motivazioni non possono non essere comprese da questo G.S.T., ma e’ altrettanto vero che le formazioni che scendono in campo si debbono impegnare, per regolamento federale, a terminare le gare cui prendono parte; si ricordi che solo e soltanto il D.G. è figura legittimata a non iniziare o far proseguire una gara, qualora si verifichino stringenti fatti o situazioni sottoposte al suo esclusivo giudizio, ex art. 64 N.O.I.F. Nel caso di specie, visti gli atti di gara, il D.G. neppure ha udito la frase riportata dalla Società ospite.
Il G.S.T., visto l art. 53 nn. 1 2 e 7 N.O.I.F. infligge alla società Firenze SUD la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, la penalizzazione di UN punto in classifica nonchè l’ammenda di 25,00 Euro quale prima rinuncia”