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Elezioni comunali

Toscana ZONA ROSSA, le regole: spostamenti consentiti, attività aperte, passeggiate…











Spostamenti

Fino al 6 aprile 2021, in zona rossa sono consentiti esclusivamente i seguenti spostamenti:

  • per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (anche verso un’altra Regione o Provincia autonoma);
  • il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, compreso il rientro nelle “seconde case” ubicate dentro e fuori regione (si veda la FAQ specifica). Niente spostamento verso le seconde casa in Toscana, però, per i non residenti in regione, secondo quanto stabilito da un’ordinanza del presidente Eugenio Giani.
  • Gli spostamenti per far visita ad amici o parenti autosufficienti e, in generale, tutti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria non dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute sono invece vietati fino al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile 2021.
  • Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021 sarà consentito una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata della stessa Regione, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro. 

Io e il mio coniuge/partner viviamo in città diverse per esigenze di lavoro (o per altri motivi). Sarà possibile per me o per lui/lei raggiungerlo/a?

  • Sarà possibile solo se il luogo scelto per il ricongiungimento coinciderà con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l’abitazione, definiti come nella FAQ precedente.

Gli spostamenti devono essere giustificati in qualche modo? È necessario produrre un’autodichiarazione? 

  • Si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e alle polizie locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo, per esempio, adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata. 

Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli minorenni anche in un’altra Regione o Provincia autonoma? Posso recarmi all’estero per gli stessi motivi? 

  • Sì, gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche tra Regioni e tra aree differenti.
    Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori.
    Nel caso di spostamenti da/per l’estero, è comunque necessario consultare l’apposita sezione sul sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per avere informazioni sulle specifiche prescrizioni sanitarie relative al Paese da cui si proviene o in cui ci si deve recare.

Chi è sottoposto alle misure della quarantena o dell’isolamento, si può spostare?

  • No, è previsto il “divieto assoluto” di uscire di casa per chi è sottoposto alla misura dell’isolamento, essendo risultato positivo al virus, o della quarantena precauzionale qualora sia stato identificato come contatto stretto di caso COVID-19. In tale ultimo caso è consentito uscire, utilizzando un mezzo privato, esclusivamente al fine di effettuare gli accertamenti diagnostici prescritti dal medico, evitando i contatti con altre persone e osservando scrupolosamente tutte le misure precauzionali, tra cui l’obbligo di indossare la mascherina.






Bar e ristoranti

Bar e ristoranti chiusi tranne che per l’asporto o la consegna al domicilio. Come in zona arancione, resta consentita fino alle 22 la sola ristorazione con consegna a domicilio o asporto (con divieto di consumazione nelle adiacenze). Consentito l’asporto fino alle 18 dai bar. Asporto possibile fino alle 22 da enoteche e vinerie.

Scuola 

Fino al 6 aprile (di fatto solo per pochi giorni visto che ci saranno le vacanze di Pasqua) saranno chiuse tutte le scuole e gli asili nido. Per tutti, quindi, didattica a distanza, a eccezione dei ragazzi e delle ragazze con disabilità che richiedono un sostegno particolare.  Dopo il 6 aprile, invece, anche in zona rossa saranno aperte le scuole fino alla prima media.

Commercio

Sospese le attività al dettaglio con varie eccezioni: negozi di alimentari e altri negozi considerati di prima necessità. Qui la lista completa Tra le attività commerciali aperte anche farmacie, parafarmacie, edicole, librerie, tabaccherie, fiorai, benzinai, elettronica, ferramenta, articoli elettrici, elettrodomestici, prodotti per l’infanzia. Chiusi i mercati, salvo quelle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari prodotti agricoli e florovivaistici. Chiusi parrucchieri e barbieri.

Passeggiate e attività fisica

Chiuse palestre e piscine. E’ consentito svolgere attività sportiva solo all’interno del proprio comune da soli e vicino casa.  Si può passeggiare, nei pressi della propria abitazione e nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo della mascherina.

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