Sabato 18 febbraio, nell’anticipo del Girone B di Promozione, si era consumato un episodio parecchio controverso. Che col calcio, a dire il vero, aveva poco a che fare. Luco-Dicomano si era interrotta al 78′ sul punteggio di uno a zero per gli ospiti. Causa dell’interruzione, una serie di minacce nei confronti della terna arbitrale, mentre un giocatore del Dicomano necessitava delle cure dell’elisoccorso dopo un grave infortunio. Il Giudice Sportivo ha districato così la caotica vicenda, assegnando lo 0-3 a tavolino a favore dei biancocelesti ospiti.
Ecco la ricostruzione della sentenza.
“Al 33’ del secondo tempo, sul punteggio di 0-1, l’arbitro della partita in oggetto, giocatasi il 18.02.2023, era stato costretto a sospendere momentaneamente la gara e a cercare rifugio negli spogliatoi insieme agli assistenti, allorché un tifoso del Luco, riconoscibile per la sciarpa con il logo della società, posizionato in prossimità della recinzione posta ad un paio di metri dalla linea laterale, aveva lanciato un sasso di medie dimensioni in direzione dell’AA n.2 sfiorandolo di pochi centimetri al volto. Il sostenitore, subito dopo, si era arrampicato sulla rete di recinzione cercando di entrare sul terreno di gioco con l’intento di raggiungere l’AA, rivolgendogli nel contempo minacce di morte. L’assistente pertanto si avvicinava al D.G. manifestandogli tutto il proprio turbamento a proseguire la gara e, correttamente, il D.G. decideva di sospendere momentaneamente l’incontro per ritirarsi negli spogliatoi e verificare se si potessero ristabilire le condizioni di sicurezza e di tranquillità per proseguire. Nonostante che la terna venisse avvisata dalla società ospitante che erano state chiamate le Forze dell’Ordine, la stessa era costretta ad attendere ben trenta minuti all’interno degli spogliatoi senza l’assistenza dei dirigenti locali e della Forza Pubblica. L’arbitro riferisce che in quel lungo lasso di tempo, dall’interno degli spogliatoi, era in grado di udire grida provenienti dall’esterno e affacciatosi per accertarsi della situazione rilevava la presenza di circa 15 sostenitori del Luco appostati in prossimità del cancello delimitante l’ingresso esterno degli spogliatoi ed altri 20 sostenitori della medesima società posizionati lungo la recinzione che costeggia la zona che va dagli spogliatoi all’ingresso del terreno di gioco.
L’arbitro relaziona inoltre che entrambi i gruppi di tifosi del Luco urlavano alla terna arbitrale frasi intimidatorie ed offensive, con particolare riferimento a minacce di violenza qualora avessero ripreso la gara. Tra i sostenitori veniva riconosciuto lo stesso tifoso che aveva scagliato il sasso e tentato di scavalcare la recinzione, che brandiva una bottiglia di vetro minacciando di scagliarla nuovamente all’AA 2 qualora avessero ripreso la gara. L’arbitro chiedeva inoltre al capitano del Luco di adoperarsi per calmare i facinorosi, senza esito alcuno.
A quel punto, preso atto della persistente situazione di pericolo per l’incolumità della Terna e dell’assenza della Forza Pubblica e della fattiva collaborazione dei Dirigenti della squadra locale, l’Arbitro decideva di sospendere definitivamente la gara e rientrava negli spogliatoi. Solo dopo la definitiva sospensione della gara l’Arbitro veniva raggiunto da una pattuglia di Carabinieri che assicuravano la necessaria tutela fino all’uscita dall’impianto sportivo.
Pertanto ricostruita la vicenda la Giustizia Sportiva ha sentenziato quanto segue:
fermi i provvedimenti disciplinari adottati nei confronti di Società e calciatori adottati sul Com. Uff. n. 61., letti gli atti ufficiali questo G.S.T. dispone nei confronti della società Luco la sanzione disciplinare della perdita della gara per 0-3 ex art. 10 C.G.S. e l’inibizione sino al 2.04.2023 al Sig. Corti Palmiero Dirigente Addetto all’Arbitro per mancata assistenza alla terna in occasione dei fatti come descritti negli atti ufficiali di gara”.