Con il comunicato ufficiale n.44 la Lega Nazionale Dilettanti decreta le regole per garantire assistenza medica nelle attività sportive calcistiche per la stagione sportiva 2024/2025: una nota resasi di estrema attualità e necessaria dopo la morte improvvisa di Mattia Giani, giovane calciatore di Eccellenza Toscana che si accasciò sul campo del Lanciotto perdendo tragicamente la vita.
Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 e successive modifiche e integrazioni, prevede l’obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità.
Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l’attività di formazione, presso i soggetti all’uopo accreditati per l’utilizzo delle suddette apparecchiature. Per quanto concerne l’assistenza medica nelle attività della Lega Nazionale Dilettanti per la Stagione Sportiva 2024/2025, valgono le seguenti disposizioni:
a) Campionati di Serie D maschile e di Serie C Femminile, Campionati di Serie A maschile di Calcio a Cinque, Serie A2 Elite maschile di Calcio a Cinque, Serie A Femminile di Calcio a Cinque
Le Società ospitanti le gare dei Campionati di cui al punto a) hanno l’obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato e di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. Tali obblighi, in capo alle Società ospitanti, sono estesi anche alle gare di Coppa Italia collegate agli indicati Campionati. L’inosservanza di entrambi gli obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell’art. 53, delle N.O.I.F. Qualora sia presente o soltanto il medico designato dalla Società ospitante oppure soltanto l’ambulanza a bordo campo munita di defibrillatore, tale evenienza deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione, nei confronti della Società organizzatrice, di una sanzione pari a Euro 500,00.
b) Campionati di Serie A2 e di Serie B maschile di Calcio a Cinque, Campionato di Serie B femminile di Calcio a Cinque
Le Società ospitanti le gare dei Campionati di cui al punto b) hanno l’obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato. L’inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell’art. 53, delle N.O.I.F. Tale obbligo, in capo alle Società ospitanti, è esteso anche alle gare di Coppa Italia collegate agli indicati Campionati.
c) Campionati di Eccellenza maschile, Juniores Nazionale Under 19 maschile, gare della fase nazionale di Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza maschile, gare di spareggio-promozione fra le seconde classificate di Eccellenza maschile, gare delle fasi nazionali Juniores Under 19 e Under 18 Dilettanti maschili
Le Società ospitanti le gare di cui al punto c) hanno l’obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. L’inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell’art. 53, delle N.O.I.F.
d) Altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti
Alle Società che partecipano a tutte le altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l’identità personale e l’attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza. La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.
Nella organizzazione degli eventi sportivi, le Società devono porre in essere tutte le misure previste dalle vigenti normative e linee-guida di prevenzione e gestione delle emergenze negli impianti sportivi aperti al pubblico.
Qualora ricorrano i presupposti per l’applicazione della sanzione della perdita della gara ai sensi dell’art. 53, delle N.O.I.F., è fatta salva la declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore – ove dimostrata e documentalmente provata – da parte dei competenti Organi di Giustizia Sportiva.